In caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate.
Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.
IL LAVORO SICURO È UN DIRITTO E UN DOVERE!
Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale:
-la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
-la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
-la mancata formazione ed addestramento del personale;
-la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
-la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
-la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
-la mancanza di protezioni verso il vuoto;
-la mancata applicazione delle armature di sostegno;
-l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
-la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
-la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
-l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “documento di valutazione dei rischi” o “DVR”. La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.
Nel caso in cui il documento sia redatto ma non si trovi nella sede dell’accesso (fermo restando la contestazione della violazione, dato che, in base alle disposizioni di legge, deve essere custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce), il contribuente ha tempo fino alle ore dodici del giorno successivo per esibirlo agli ispettori; in tale caso il DVR, ai fini probatori, dovrà presentare una data certa antecedente al giorno dell’ispezione.
In ogni caso, la mancata predisposizione di uno degli adempimenti elencati, nella realtà, presenterà un diverso grado di gravità effettiva a seconda della pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa, la sanzione prevista è invece una, eguale per tutti.
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