Lavori in quota: chi risponde dei danni?
Nonostante negli ultimi anni si sia registrata una diminuzione degli incidenti mortali causati dalle cadute dall’alto, i cantieri sono ancora teatro di numerose morti. Il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni, con un’incidenza superiore al 65% sugli eventi accaduti e con una percentuale di incidenti di caduta dall’alto pari al 52,4.
Per prevenire e ridurre queste spiacevoli situazioni bisogna ricorrere sempre più all’utilizzo di DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) come le reti anticaduta, disposte al di sotto della copertura. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare questi sistemi si passa ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) anticaduta che possono essere:
-Imbracatura del corpo;
-connettore:
-cordino;
-dispositivi retrattili;
-guide o linee vita flessibili;
-guide o linee vita rigide;
-dispositivo di ancoraggio.
Quest’ultimi devono però rispettare i requisiti descritti all’interno dell’art.76 del Decreto Legislativo 81/2008, che racchiude in sé tutte le norme inerenti alla sicurezza sul posto di lavoro.
Ma chi risponde dei danni causati ai lavoratori in quota?
Se si tratta di un’impresa, pur non essendo una persona fisica, può essere considerata ‘‘colpevole’’. L’impresa è responsabile di non aver adottato le necessarie cautele antinfortunistiche e ciò costituisce reato.
Nel caso del datore di lavoro, quest’ultimo ha l’obbligo, sancito dall’ Art. 2087 del Cod. civ., di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi dipendenti. Se tutto questo viene a mancare, scatterà in automatico il reato.
Sul datore ricadrà una responsabilità penale molto severa al punto di essere accusato di omicidio colposo se il lavoratore muore, anche a distanza di tempo, in conseguenza dell’infortunio o della malattia o quello di lesioni colpose se egli riporterà un’invalidità, transitoria o permanente, nel corpo o nella psiche.
Sulla base di questo il datore di lavoro o l’impresa devono, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
-priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
-dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
La migliore arma per la sicurezza di chi opera in quota è la prevenzione e la corretta progettazione dei sistemi anti-caduta. I sistemi Linea vita da adottare, richiedono una valutazione anticipata dei rischi da ridurre ed eliminare.
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