Quando si fa riferimento ai lavori in quota, la normativa da tenere in considerazione è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08.
Per affrontare la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota è utile conoscere sia quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), sia le funzioni e le responsabilità di chi deve contribuire a tutelare l’incolumità dei lavoratori.
La normativa relativa ai lavori in quota illustra tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni. Tali misure comprendono:
-Corretto impiego dei DPI.
-Adozione delle corrette attrezzature: è infatti obbligatorio disporre correttamente in cantiere le attrezzature necessarie come ad esempio: scale, funi e ponteggi.
-Adozione di idonee recinzioni e barriere: esiste infatti l’obbligo di adozione di opportune recinzioni volte a impedire l’accesso di personale non autorizzato in zone a potenziale pericolo caduta.
-Divieto di effettuare lavori se le condizioni metereologiche non lo consentono.
-Divieto di assunzione di bevande alcoliche.
-Obbligo di formazione.
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..nello specifico del testo unico
Nello specifico gli articoli dal 108 al 111 illustrano le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.
L’articolo 111 illustra gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, ovvero che deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali; e deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.
Mentre l’articolo 115 fa riferimento ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:
- Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.
- (…)
- Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
- Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
La sicurezza sul lavoro rappresenta una condizione necessaria per assicurare al lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di incidenti.
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