Per evitare il rischio di infortuni nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha il dovere di andare oltre il DVR: ossia porre in essere una serie di misure, a prescindere dal contenuto del DVR, che possano ridurre al minimo gli eventi di infortunio.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 2021, n. 4075, riguardante l’incidente in cui è rimasto vittima un apprendista, precipitato, durante un intervento di manutenzione, insieme alla cabina ascensore su cui stava lavorando, ribadisce il concetto fondamentale per cui il datore di lavoro ha il dovere di porre in essere ulteriori cautele per evitare il pericolo di infortuni.
Questo anche quando non previste dal DVR, documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 28 del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Il caso riguarda un datore di lavoro condannato sia in primo che secondo grado di giudizio, in quanto responsabile di un grave incidente di un proprio dipendente apprendista.
Secondo i giudici di merito, Il datore di lavoro, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, avrebbe omesso di analizzare il rischio specifico causa dell’infortunio, nonostante la valutazione generica di tutti i rischi propri dell’azienda.
Il datore, si è difeso in fase di giudizio, adducendo che non vi è nessun obbligo imposto dalla legge di predisporre ulteriori sistemi di sicurezza, oltre quelli previsti nel DVR legittimamente predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs.81/2008.
La Cassazione non ha accolto la difesa del datore di lavoro, poiché la circostanza non mutava i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti; non è stata ritenuta causa esimente da responsabilità la circostanza che, come nel caso di specie, il DVR non avesse previsto specificamente tale rischio in quanto è obbligo del datore di lavoro adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato.
Il datore di lavoro, infatti, ha agito in violazione degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi”.
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