Per evitare il rischio di infortuni nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha il dovere di andare oltre il DVR: ossia porre in essere una serie di misure, a prescindere dal contenuto del DVR, che possano ridurre al minimo gli eventi di infortunio.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 2021, n. 4075, riguardante l’incidente in cui è rimasto vittima un apprendista, precipitato, durante un intervento di manutenzione, insieme alla cabina ascensore su cui stava lavorando, ribadisce il concetto fondamentale per cui il datore di lavoro ha il dovere di porre in essere ulteriori cautele per evitare il pericolo di infortuni.
Questo anche quando non previste dal DVR, documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 28 del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Il caso riguarda un datore di lavoro condannato sia in primo che secondo grado di giudizio, in quanto responsabile di un grave incidente di un proprio dipendente apprendista.
Secondo i giudici di merito, Il datore di lavoro, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, avrebbe omesso di analizzare il rischio specifico causa dell’infortunio, nonostante la valutazione generica di tutti i rischi propri dell’azienda.
Il datore, si è difeso in fase di giudizio, adducendo che non vi è nessun obbligo imposto dalla legge di predisporre ulteriori sistemi di sicurezza, oltre quelli previsti nel DVR legittimamente predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs.81/2008.
La Cassazione non ha accolto la difesa del datore di lavoro, poiché la circostanza non mutava i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti; non è stata ritenuta causa esimente da responsabilità la circostanza che, come nel caso di specie, il DVR non avesse previsto specificamente tale rischio in quanto è obbligo del datore di lavoro adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato.
Il datore di lavoro, infatti, ha agito in violazione degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi”.
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Il tetto può diventare luogo di lavoro quando sono eseguiti degli interventi come ad esempio lavori di bonifica, installazione o manutenzione di impianti fotovoltaici/solari/di condizionamento, interventi di ristrutturazione ecc.
Il tetto è spesso un luogo di lavoro: dunque, prima di compiere lavori sul tetto è fondamentale uno scrupoloso sopralluogo del tetto.
Occorre verificare:
-caratteristiche della copertura
-pendenza ed eventuali discontinuità o dislivelli presenti
-condizioni della copertura
-sporgenze ai livelli sottostanti (balconi, tettoie).
Le verifiche devono essere effettuate da un tecnico competente ed abilitato, che pensi alla soluzione più opportuna per ogni singolo caso con particolare attenzione all’aspetto strutturale.
Per garantire un adeguato livello di sicurezza per chi opera sul tetto, è necessario assicurare condizioni minime di:
-accesso alla copertura
-percorrenza di aperture e corridoi
-sosta per effettuare le lavorazioni
-leggibilità della cartellonistica che informa circa le caratteristiche dei luoghi in cui si interverrà
Frequenza di utilizzo
In base alle volte in cui gli operatori salgono sul tetto, è essenziale selezionare dei sistemi di protezione adeguati, privilegiando quelli collettivi rispetto a quelli individuali e per interventi di costruzione, ispezione, manutenzione e realizzazione od adeguamento impiantistico.
Tipologia di copertura e materiale
Le tipologie dei dispositivi variano in funzione delle caratteristiche del manto di copertura presente o da posare del materiale con cui sono realizzate e dal loro profilo.
Variano anche in base alla tipologia dell’edificio in oggetto: se è un edificio di pregio artistico-architettonico, saranno preferiti i dispositivi puntuali rispetto ad una linea vita, esteticamente più impattante.
Geometria del tetto
La geometria del tetto influenza la scelta dei sistemi di copertura:
Tetto a due falde: l’operatore si sposta sulla linea di colmo?
Copertura a padiglione: l’operatore necessita di un sostegno intorno al quale ruotare?
Sono presenti parti del tetto dove l’operatore può cadere ed oscillare pericolosamente?
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