Per garantire la sicurezza dell’operatore in quota esistono 2 tipi di sistemi:
Collettivo, ad esempio reti di protezione, normalmente fissate su intelaiature di sostegno. Esse possono essere posizionate sia orizzontalmente che verticalmente. La normativa vigente ricorda che le reti devono sempre essere libere da oggetti, per non vanificarne l’efficacia in caso di caduta.
Parapetti, sistemi utilizzati per proteggere le persone da eventuali cadute dall’alto, da posizionare nelle zone prospicienti il vuoto. Devono essere in grado di resistere ad una persona che vi cada contro, o arrestarla mentre questa sta scivolando.
Ponteggi, non sono considerati un vero e proprio dispositivo di protezione collettiva perché rappresentano una struttura di servizio. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha specificato che se il ponteggio viene opportunamente progettato dopo un’adeguata valutazione dei rischi, può considerarsi dispositivo di protezione collettiva. Ciò significa che il ponteggio deve essere progettato e poi realizzato con tutti gli elementi necessari e idonei a trattenere il lavoratore in caso di scivolamento, con un numero di ancoraggi posizionati in maniera tale da poter resistere all’impatto del lavoratore.
Individuale, ad esempio le linee vita e i binari: utilizzabile solo da operatori esperti, competenti e formati, si attiva solo in caso di caduta. Necessita dell’utilizzo di DPI di III categoria (salvavita): imbracatura del corpo; connettore; cordino; assorbitore di energia; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; dispositivi di ancoraggio.
Il datore di lavoro deve dare la priorità ai dispositivi di protezione collettiva e, nel caso in cui questi non fossero sufficienti a garantire la sicurezza, fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale. Inoltre deve fornire tutti gli strumenti adeguati alla tipologia di lavoro, alle sollecitazioni e a garantire una circolazione priva di rischi.
Il presupposto dal quale parte il D.lgs 81/08 è quello di ridurre al minimo il rischio di caduta dall’alto, mediante l’utilizzo di sistemi di protezione collettiva. Qualora, però, il rischio risultasse ancora elevato, il datore di lavoro dovrebbe fornire ai suoi dipendenti dispositivi di protezione individuale anticaduta, i DPI di III categoria, come ultimo strumento di protezione e prevenzione.
Ogni luogo di lavoro, di norma, deve essere dotato degli strumenti necessari a garantire un certo grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di tali incidenti. Le Linee Vita hanno proprio lo scopo di garantire ad ogni lavoratore un grado ottimale di sicurezza, che possa permettergli di effettuare ogni operazione in modo sicuro ed ottimizzato.
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