Articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/08: scale e lavori in quota
Aggiornamento normativo – dicembre 2025
Le recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 hanno aggiornato in modo significativo il quadro normativo relativo ai lavori in quota, con particolare attenzione all’uso delle scale e ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Gli articoli 113 e 115 sono stati rivisti per chiarire criteri di progettazione, scelta e utilizzo delle soluzioni di accesso e dei dispositivi di sicurezza, rafforzando l’approccio alla prevenzione del rischio.
Gli aggiornamenti interessano direttamente datori di lavoro, RSPP, responsabili HSE, progettisti e consulenti, chiamati a rivedere la gestione delle scale portatili e fisse, nonché dei DPI per i lavori in quota.
Il quadro precedente: gabbie e DPI come soluzione standard
Prima delle modifiche, l’articolo 113 disciplinava l’uso delle scale portatili e fisse, prevedendo specifiche misure di protezione per le scale installate con inclinazione superiore a 75° e con dislivelli oltre i 5 metri. In molti casi, la presenza di una gabbia metallica sulle scale fisse verticali veniva considerata sufficiente a garantire la sicurezza, senza una valutazione strutturata delle condizioni di utilizzo.
L’articolo 115, nella sua versione precedente, si limitava invece a indicare i DPI anticaduta (imbracature, cordini, linee vita), che nella pratica venivano spesso adottati come soluzione standard, con una distinzione poco chiara tra sistemi di trattenuta, posizionamento e arresto caduta.
Articolo 113 aggiornato: focus sulle scale fisse verticali
Con la riformulazione dell’articolo 113, l’attenzione si concentra sulle scale fisse verticali permanenti, comprese le scale “alla marinara” utilizzate per l’accesso a coperture, impianti e strutture.
La protezione non è più limitata a scale oltre i 5 metri di altezza, ma si applica alle scale fisse con altezza superiore a 2 metri e inclinazione maggiore di 75°, ampliando di fatto il campo di applicazione della norma.
Per queste scale, sono previste due possibili soluzioni:
- gabbia di sicurezza;
- sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (sistemi guidati rigidi o flessibili).
La scelta tra le due non è più automatica, ma deve derivare da una valutazione del rischio, considerando frequenza di utilizzo, percorso, condizioni ambientali e procedure di emergenza. Restano invariati i principali requisiti geometrici già previsti dalla normativa e dalle norme tecniche di riferimento.
Nuovo articolo 115: gerarchia e scelta consapevole dei sistemi anticaduta
L’articolo 115 introduce un’impostazione più strutturata, basata su una chiara gerarchia delle misure di protezione. Viene ribadita la priorità delle protezioni collettive (parapetti, protezioni dei bordi, reti), mentre l’uso dei DPI anticaduta è previsto solo quando tali soluzioni non siano tecnicamente realizzabili o adeguate al rischio.
All’interno dei DPI, il testo distingue tra:
- sistemi di ritenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e posizionamento su fune;
- sistemi anticaduta veri e propri.
L’obiettivo è ridurre l’esposizione al rischio, privilegiando soluzioni che impediscano al lavoratore di raggiungere la zona di pericolo, e riservando l’arresto caduta alle situazioni in cui non esistano alternative praticabili.
Impatti operativi per aziende e professionisti
Le modifiche normative richiedono alcune attività concrete:
- mappatura delle scale utilizzate per i lavori in quota;
- verifica della conformità delle scale fisse e dei sistemi di protezione installati;
- revisione della scelta dei DPI secondo la gerarchia prevista dall’articolo 115;
- aggiornamento delle procedure operative e della formazione sui lavori in quota.
In particolare, diventa centrale la progettazione dei sistemi di accesso e dei punti di ancoraggio, così come una maggiore attenzione alla corretta selezione delle soluzioni di sicurezza in funzione dello specifico contesto di lavoro.
