Il settore dei lavori in quota è uno tra i più rischiosi e spesso può essere anche luogo di incidenti mortali.
La caduta dall’alto è il rischio più frequente per chi lavora in quota. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza.
Caduta per sfondamento di copertura
Il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro deve essere segnalato adeguatamente. È fondamentale dotare l’area di lavoro con opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.
Ove non sia possibile adottare tali misure collettive, si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico. Tra questi:
- imbracatura del corpo;
- connettore;
- cordino;
- assorbitore di energia;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- dispositivo di ancoraggio.
In particolare i sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Caduta da scale portatili
Le cadute da scale portatili, costituiscono così come emerso nell’analisi, circa il 17% delle cadute dall’alto. Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto all’impiego. Esse devono inoltre essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Caduta da ponteggi ed impalcature fisse
Per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni (10,1%) è opportuno dotare le attrezzature di lavoro in quota di tutti gli elementi di protezione. In attività con ponteggi bisogna fare riferimento al Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio (PIMUS). Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad uno specifico corso teorico e pratico di cui deve essere acquisita attestazione. Riguardo ai dispositivi di protezione anticaduta da inserire nel PIMUS, ai sensi dell’art. 75, questi devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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