L’obbligo di linee vita in Liguria e la normativa di riferimento
L’obbligo di installazione di linee vita in Liguria è stato introdotto con una legge regionale del 2010. La normativa si è poi evoluta, giungendo ad una regolamentazione che non indica come obbligatoria esclusivamente l’installazione di dispositivi fissi, ma lascia aperta l’opzione dei sistemi temporanei.
La prima legge a sancire l’obbligo di installazione di sistemi di ancoraggio
La prima legge regionale che sancisce l’obbligo di installare sistemi di ancoraggio permanenti in Liguria risale al 2010. Si tratta di un testo di legge di soli tre articoli che riportiamo integralmente evidenziando le parti salienti.
Regione Liguria – Legge Regionale 15 febbraio 2010 N.5 – Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
Articolo 1
(Finalità)
- Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
- Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.
- Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.
Articolo 3
(Attestazioni)
- Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
- Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.
La legge lasciava però ampi spazi di interpretazione, ad esempio: si devono installare dispositivi solo nell’area oggetto dell’intervento? Non ci sono esclusioni in merito alla tipologia di manutenzione? Chi è il responsabile dei lavori?) ed è stata aggiornata da un successivo provvedimento.
Regione Liguria – Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 43 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)
Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili))
- Il titolo della l.r 5/2010 è sostituito dal seguente: “Norme tecniche e procedurali per La prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”.
Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 5/2010)
- L’articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 1
(Finalità)
- Nell’ambito della prevenzione dei rischi d’infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Articolo 3
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 5/2010)
- L’articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
- Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto:
- a) nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura;
- d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
- Per l’esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Articolo 4
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 5/2010)
- L’articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 3
(Documentazione)
- Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:
- a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
- b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.
- A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
- a) dichiarazione di corretta installazione;
- b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
- c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
- Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l’utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l’utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”
In Liguria, nei casi previsti dalla legge regionale è possibile quindi installare sia dispositivi fissi – parapetti o linee vita e sistemi di ancoraggio permanenti – o in alternativa sistemi temporanei come linee vita temporanee portatili ed ancoraggi temporanei.
Per chiarire ulteriormente la questione è stata emanata quindi, nel 2013, una circolare esplicativa: Circolare del 18/09/2013 dell’Assessorato alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, con cui si rende libera, entro certi limiti, la scelta di linee vita ed ancoraggio fisse o temporanee.
Quando è obbligatorio installare un sistema di ancoraggi sul tetto in Liguria?
È obbligatorio installare linee vita/ancoraggi fissi o provvisori sul tetto degli edifici in occasione di:
-Nuove costruzioni
-Sostituzione edilizia (integrale demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma)
-Manutenzione straordinaria o ordinaria di tetti già esistenti nei seguenti casi: rifacimento totale dell’orditura principale della copertura o rifacimento totale dei manti di copertura.
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