Poiché i DPI sono impiegati per la protezione della singola persona nelle aree di lavoro in cui non è possibile ridurre i rischi attraverso i dispositivi di protezione collettiva, si rivela fondamentale mantenere sotto controllo il loro grado di sicurezza.
Come previsto dalla normativa vigente qualsiasi Datore di Lavoro che abbia fornito in dotazione ai propri lavoratori dei DPI anticaduta deve ricordarsi di far effettuare quella che in gergo viene detta “revisione” almeno una volta l’anno.
L’ispezione periodica può essere fatta esclusivamente da persona competente autorizzata dal fabbricante del DPI.
Quali DPI sono soggetti ad ispezione e con quale frequenza?
I DPI sono soggetti a ispezione periodica se è prevista dai fabbricanti nel libretto d’uso e manutenzione. Semplificando: imbracature, assorbitori di energia (cd. dissipatori), cordini, connettori (cd. moschettoni), dispositivi retrattili, ecc.
Come indicato nella norma UNI EN 365 l’ispezione deve essere effettuata:
Almeno ogni 12 mesi;
Sempre, se il lavoratore si accorge, nei controlli pre e post utilizzo, di danneggiamenti di vario tipo;
A seguito di cadute.
Quale documentazione attesta l’avvenuta ispezione?
Chi effettua l’ispezione deve compilare obbligatoriamente la scheda di controllo normalmente presente all’interno del libretto di uso e manutenzione. Il documento dovrà essere conservato a cura del Datore di Lavoro per le successive ispezioni o controlli.
Quali sanzioni sono previste per chi non effettua la “revisione” periodica?
Le sanzioni alle quali può essere sottoposto il Datore di Lavoro sono di carattere penale, senza contare le eventuali conseguenze a seguito di infortunio.
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