All’interno di ogni azienda si rende obbligatoria la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
RSPP è il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: ovvero la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro.
La scelta del RSPP è un atto la cui responsabilità esclusiva è in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro è, dunque, il primo a dover conoscere i rischi dell’attività di cui è responsabile e deve comunicarli al RSPP che li valuterà. L’art. 18, al comma 2 tra gli obblighi del datore di lavoro enuncia il dovere di informare il RSPP in merito a:
- la natura dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro trasferisce al RSPP tutta la conoscenza di cui dispone sulla propria azienda e questo fa sì che tra le due figure si instauri un rapporto di fiducia reciproca. Per di più il datore di lavoro affida ad un agente un aspetto fondamentale della propria azienda, in quanto la riduzione di incidenti e di malattie non costituisce solo una dimostrazione di responsabilità, ma si riflette in una maggior efficienza e continuità operativa dell’azienda e conseguentemente in una rafforzata capacità di incidere sul territorio e sulla società.
Quali attività svolge il RSPP in azienda?
Il RSPP svolge un’attività di coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, attraverso un approccio sistemico e integrato.
Deve formulare il piano dei miglioramenti assieme al SPP, ed elaborare le misure preventive e protettive e redigere di proprio pugno le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Il RSPP pertanto incide direttamente nella vita aziendale svolgendo a tutti gli effetti anche un’attività direttiva.
Infine, il RSPP dovendo assicurare l’aggiornamento continuo della valutazione dei rischi deve adempiere ad una funzione di vigilanza che presuppone la verifica di carattere generale circa le singole lavorazioni e la loro esecuzione in sicurezza.
Non può pertanto esimersi dal controllo sull’efficacia delle misure individuate e sulla loro corretta applicazione nonché su ogni possibile variazione di assetto degli ambienti di lavoro o degli apparati utilizzati, comprese le dotazioni e le applicazioni informatiche.
Tale vigilanza è analoga a quella attuata da un coordinatore per la sicurezza in cantiere e pertanto si definisce “alta” per distinguerla da quella “operativa” demandata di norma al dirigente e al preposto.
Compete al RSPP anche una funzione di controllo interno (attività ispettiva) in merito alla quale e alle relative risultanze è il referente di fiducia del datore di lavoro.
Per maggiori info www.lineavitaliguria.it